Statuto dell'Associazione Culturale "Libellula"

Disposizioni generali

 

Art.1 - Denominazione e sede

È costituita l’Associazione culturale denominata “Libellula”. L’Associazione ha sede legale in Venezia. L’Associazione potrà creare sedi distaccate e operare in altre città e nazioni.

Art.2 - Oggetto

L’Associazione è costituita da cittadini liberamente associati, è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro. Scopi dell’associazione sono:

  • Promuovere la conoscenza dell’italiano e delle lingue straniere tra cittadini italiani e stranieri;
  • Promuovere i concetti di intercultura e integrazione fin dall’età prescolare;
  • Supportare l’attività di studio degli studenti di ogni ordine e grado,

con esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento degli scopi sociali.

È in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione. L’associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell’art.87, comma 1, lett.c del DPR n.917 del 22 dicembre 1986.

Art.3 - Attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali

L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali. Per realizzare quanto sopra indicato, l’associazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali:

  • l’organizzazione e la gestione di corsi, lezioni individuali, supporto allo studio, laboratori, seminari, workshops, dibattiti ed altre iniziative culturali e formative sia in ambienti pubblici che privati, all’aperto e al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
  • l’organizzazione e la gestione di lezioni a distanza, di soggiorni studio, di lezioni culturali e corsi che integrino lo studio delle lingue ad altre discipline artistiche, culinarie e sportive sia in ambienti pubblici che privati, all’aperto e al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
  • promuovere l’attività dei soci che organizzino iniziative atte a perseguire gli scopi sociali;
  • promuovere, organizzare e gestire iniziative di servizi, attività culturali, ricreative e ludiche atte a soddisfare le esigenze degli associati, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande ed alimenti in favore degli associati;
  • promuovere, organizzare e rappresentare manifestazioni sportive, spettacoli di danza, teatrali, musicali, concerti, rassegne, mostre, saggi, convegni, sia in ambienti pubblici che privati, all’aperto e al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
  • diffondere ed editare riviste, opuscoli, volantini, prontuari, vademecum ed ogni pubblicazione connessa ed utile all’attività educativa, ricreativa e culturale;
  • svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi;
  • esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all’associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell’associazione.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art.4 - Durata

L’associazione ha durata illimitata.

L’associazione può essere sciolta solo dall’assemblea dei soci, con maggioranza di almeno 60% degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l’assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate dall’art.2 dello statuto.

Art.5 - Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea dei soci, il presidente e il Consiglio direttivo.

Art.6 - Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

  • Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini sociali;
  • Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  • Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • Da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
  • Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

  • beni mobili ed immobili;
  • donazioni, lasciti o successioni.

 

I soci

 

Art.7 - Iscrizione

Possono far parte dell’associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che per il loro oggetto sociale o per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all’attività dell’associazione medesima. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di importo e versamento sono fissati annualmente dal consiglio direttivo. Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata. La presentazione della domanda presuppone l’accettazione dello statuto.

Art.8 - I diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell’associazione attraverso l’esercizio del voto in assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Il socio ha anche diritto all’accesso ai locali sociali. Tutti i soci hanno inoltre facoltà di prestare servizio volontario o retribuito per lo svolgimento delle attività di cui all’art.3. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

Art.9 - I doveri dei soci

Il socio è tenuto al pagamento della quota d’iscrizione entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo; è tenuto anche all’osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del consiglio direttivo.

Art.10 - Recesso del socio

Il socio può recedere dall’associazione dandone comunicazione al consiglio direttivo entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

Art.11 - Esclusione del socio

La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali. In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, si provvede al sollecito di pagamento tramite e-mail. Trascorsi 60 giorni dalla data dell’invio senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio si intende risolto. La qualifica si perde altresì per decesso ovvero per radiazione, che può essere deliberata dall’assemblea nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto nonché di qualsiasi disposto del consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dello scopo sociale.

 

L’assemblea dei soci

 

Art.12 - Composizione

L’assemblea è l’organo deliberativo dell’associazione. Hanno diritto a partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Hanno il diritto di voto i soci maggiorenni. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia socio. La delega di voto ai soci, che non siano consiglieri o revisori in carica, è autorizzata preventivamente dal consiglio direttivo, limitatamente ai casi di motivata impossibilità di partecipazione personale. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di 3 (tre) per ogni socio.

Art.13 - Competenze dell’assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro la fine del mese di ottobre, per deliberare l’approvazione del rendiconto economico e finanziario sia consuntivo che preventivo. L’assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito: all’elezione del Presidente e del Consiglio direttivo e a quanto proposto dal consiglio direttivo.

Art.14 - Competenze dell’assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto e sull’estinzione dell’associazione.

Art.15 - Convocazione dell’assemblea

L’assemblea ordinaria o straordinaria sono convocate previa delibera del consiglio direttivo ovvero su istanza motivata al consiglio stesso di almeno 10 (dieci) soci. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale ed e-mail ai soci o altro mezzo che il consiglio ritenga opportuno. L’avviso di convocazione è spedito almeno 7 (sette) giorni prima dell’assemblea e indica il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno in cui si terrà l’assemblea stessa.

Art.16 - Costituzione dell’assemblea

L’assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie. In sessione ordinaria l’assemblea si considera costituita con l’intervento di almeno un terzo degli iscritti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti. L’assemblea straordinaria è costituita con la presenza (o la rappresentanza) di almeno la metà dei soci.

Art.17 - Verbalizzazione

L’assemblea all’inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea e dal segretario.

Art.18 - Delibere assembleari

L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rapprensentati mediante delega autorizzata dal consiglio direttivo a norma degli articoli 12 e 21 del presente statuto. Le delibere dell’assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati. Nel conteggio ogni socio ha un voto, qualunque sia l’importo versato o il valore dell’apporto conferito all’associazione.

 

Il Consiglio Direttivo

 

Art.19 - Nomina e composizione

Il consiglio direttivo è formato da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) consiglieri. È nominato dall’assemblea ordinaria ogni 2 (due) anni. In caso di morte o dimissioni da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il nuovo eletto durerà in carica fino all’Assemblea successiva. L’eletto dall’Assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte. I consiglieri svolgono le loro attività a titolo gratuito.

Art.20 - Competenza e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, la direzione tecnica dell’attività, l’organizzazione interna e l’assunzione eventuale di personale dipendente; i membri del Consiglio possono inoltre, come qualsiasi altro socio, prestare servizi a titolo volontario o retribuito per lo svolgimento delle attività di cui all’art.3. Prima del mese di giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo. Prima di ogni assemblea, il Consiglio Direttivo valuta i motivi di giustificazione dell’eventuale mancata partecipazione dei soci all’assemblea e autorizza le deleghe.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o di almeno 2 (due) Consiglieri. All’inizio di ogni riunione, il Consiglio nomina il Segretario, il quale provvede a redigere il Verbale, dando atto: dei partecipanti presenti; dell’oggetto della riunione; delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario.

Art.21 - Delibere del Consiglio

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno il 50% dei Consiglieri.

 

Il Presidente

 

Art.22 - Presidente

L’assemblea dei soci nomina un Presidente. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, inclusa la stipula di contratti e convenzioni. Il Presidente redige la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione, nel rispetto di quanto deliberato dall’assemblea. È eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica 2 (due) anni.

Art.23 - Compensi per le Cariche Elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli eletti, per il loro incarico, compete solo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate, ferma restando la facoltà di ricevere un compenso a seguito di stipula di regolare contratto per lo svolgimento delle attività di cui all’art.3.

Art.24 - Rinvio

Per quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

 

 

Venezia, li 04/11/2013